Salti una gara? Sanzione in vista! L’art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Non tutti gli agonisti sono a conoscenza delle norme del Regolamento di Giustizia Sportiva e, soprattutto, delle conseguenze cui vanno incontro nel caso di comportamenti scorretti o non conformi ai dettami del Codice Disciplinare Fipsas.

Avendo ricevuto mandato, nella mia veste di avvocato, per la difesa di alcuni pescatori che avevano volontariamente deciso di non partecipare ad una gara di pesca facente parte di un campionato provinciale e che, di conseguenza, avevano subito un procedimento disciplinare che avrebbe potuto portare alla loro esclusione dai campi gara per molto tempo, mi sono reso conto della scarsa conoscenza degli effetti cui si può andare incontro in casi del genere. Da questo l’idea di scrivere un articolo in proposito che possa servire da monito e di consiglio per tutti gli agonisti.

Molto spesso, specie nei vari campionati provinciali, vediamo il numero degli agonisti scendere vertiginosamente dopo le prime due prove. E’ consuetudine, infatti, specialmente per coloro che non hanno ottenuto buoni risultati, abbandonare il campionato, sicuri, ormai, che la vittoria non gli avrebbe arriso, con la conseguenza che il campionato si conclude, nella migliore delle ipotesi, con la partecipazione all’ultima prova, della metà dei partecipanti.

Questo, innegabilmente, oltre a falsare l’intero campionato, svilendolo inesorabilmente, costituisce violazione dell’art. 3 del R.G.S. (Regolamento di Giustizia Sportiva), denominato “Principi di comportamento etico e sportivo” che così recita al punto n. 1: “Ogni Tesserato e Società affiliata dovrà, sempre e comunque, mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva”.

E’ agevole evincere il significato della norma e la sua attinenza con i fatti innanzi esposti, cioè la mancata partecipazione ad una gara senza preavviso o senza un giustificato motivo anche se molti agonisti sono portati a credere che tale norma si riferisca più ad un obbligo di lealtà ed onestà in competizione che non alla partecipazione alla competizione stessa!

Invece la norma intende per lealtà anche l’impegno a partecipare all’intero campionato senza abbandonarlo anzitempo.

Qualora venga dato corso ad un procedimento disciplinare per coloro che senza giustificato motivo non si sono presentati ad una gara, si aprirà un procedimento disciplinare in cui il Procuratore Federale proporrà, in maniera molto simile al processo penale, una pena al Tribunale Federale che potrà essere del seguente tenore:
1.diffida o censura, ex art. 6;
2.ammenda da un minimo di €.10,00 ad un massimo di €.50,00;
3.esclusione dalle gare per un periodo minimo di 15 giorni ad un massimo di 2 anni;
4.radiazione.

Il R.G.S. prevede anche altre pene applicabili in altri ambiti.

Appaiono palesi, quindi, i seri rischi cui va incontro chi decida, si ribadisce, senza una reale giustificazione, di non partecipare ad una gara cui si era iscritto, pertanto il mio consiglio è di pensarci bene prima di decidere di non presentarsi al raduno.

Per Match Fishing Italia
Avv. Michele Lozupone

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